Art. 2.
(Agevolazioni agli effetti degli assegni per il nucleo familiare e dell'imposta sul reddito).

      1. L'importo complessivo dell'assegno per il nucleo familiare, determinato secondo la Tabella 1 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aumentato di 500 euro in favore delle famiglie di cui all'articolo 1.
      2. L'imposta sul reddito delle persone fisiche, per i componenti delle famiglie di cui all'articolo 1, è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, l'aliquota unica del 23 per cento.